Un’attenta analisi e riflessione sulle dinamiche del femminicidio e le possibili soluzioni in tema di prevenzione
Purtroppo ormai è il tema che affligge la nostra cronaca quotidiana.
Non possiamo che continuare a riflettere e cercare di analizzare la gravità del sinonimo, ricercando delle opportune soluzioni.
Questa volta, approfondiamo l’argomento attraverso la lente di un esperto, di una persona capace di comprendere sia da un punto di vista giuridico sia etico e umano, la macabra realtà a cui assistiamo quotidianamente.
Il Dott.re Nicola Di Foggia, dalla sua esperienza sia come avvocato che in qualità di giudice onorario al Fori di Napoli, non può che rendere un’analisi attenta e puntuale sulle dinamiche psico-sociali attuali.
E soprattutto sul sistema normativo e sanzionatorio nel nostro paese, allo stato attuale vigente. Cercando di capire dove siano i limiti e le falle del sistema.
Dove si può incidere ed agire per arginare lo stillicidio dei femminicidi, e le atrocità perpetrate ogni giorno sul corpo e la mente delle vittime.
La protezione della donna e la sua incolumità oggi deve diventare un obbligo morale.
Un sistema adeguato di protezione, tutele e coordinazione tra i distinti ruoli specializzati professionali: al servizio, ascolto, accoglienza, supporto e cura alla donna.
Devono essere figure connesse e strette nella configurazione di un piano di prevenzione, intervento e supporto costante e prolungato nel tempo.
Il fenomeno deve essere identificato sin dall’origine, e la donna non deve essere mail lasciata sola nella condizione di restare una mera vittima.
Distorsione nelle relazioni uomo–donna. La ricerca di una radice giuridicamente rilevante
Dott. Nicola Di Foggia:
“Sotto il profilo giuridico, il fenomeno della violenza di genere non può essere letto come mera devianza individuale, ma come espressione di una asimmetria strutturale di potere, storicamente radicata nei modelli culturali patriarcali.
Il diritto positivo ha progressivamente riconosciuto questa dimensione strutturale:
- la Convenzione di Istanbul qualifica la violenza contro le donne come manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi;
- la CEDAW impone agli Stati di rimuovere discriminazioni strutturali;
- l’art. 3 Cost. impone non solo uguaglianza formale, ma anche uguaglianza sostanziale, richiedendo interventi attivi di rimozione degli ostacoli.
Si può dunque affermare che la “distorsione” nelle relazioni di coppia trova una ragione originaria nella persistenza culturale di modelli relazionali fondati su possesso, controllo e subordinazione, che il diritto tenta di correggere mediante strumenti repressivi e preventivi”.
Perché le norme non riescono a prevenire efficacemente?
Il Magistrato Onorario:
“L’ordinamento italiano dispone oggi di un impianto normativo articolato:
- Legge 119/2013 (di conversione del D.L. 93/2013), entrata in vigore il 15 ottobre 2013, rappresenta il primo intervento organico dell’ordinamento italiano volto a contrastare la violenza di genere e domestica, anche in attuazione della Convenzione di Istanbul.
In sintesi, la legge ha comportato Inasprimento delle pene e nuove aggravanti.
La legge ha modificato diverse disposizioni del codice penale:
Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) aumento delle pene;
aggravamento se il fatto è commesso:
- in presenza di minori,
- ai danni di donna in stato di gravidanza,
- con uso di armi.
Con riferimento agli Atti persecutori (stalking – art. 612-bis c.p.)
- Introdotto l’aggravante se il fatto è commesso dal coniuge o ex coniuge;
- Ha previsto la procedibilità d’ufficio in presenza di determinate condizioni (es. minori o disabilità).
Violenza sessuale: Intervento sull’art. 609-ter c.p. (circostanze aggravanti)
La legge ha rafforzato il trattamento sanzionatorio quando la violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) è commessa in contesti connotati da particolare vulnerabilità o abuso relazionale.
- Aggravante del rapporto affettivo
È stata introdotta l’aggravante quando il fatto è commesso:
- dal coniuge, anche separato o divorziato;
- dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla vittima.
Misure cautelari e strumenti di protezione
- La legge ha rafforzato gli strumenti di tutela immediata della vittima:
- Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare
- La polizia giudiziaria può disporre, previa autorizzazione del PM, l’allontanamento immediato dell’indagato in flagranza di reato.
- Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
- Possibilità di imporre:
- distanza minima,
- divieto di comunicazione,
- controllo mediante strumenti elettronici (braccialetto).
- Ammonimento del Questore (rafforzato)
- In caso di stalking o violenza domestica, il Questore può ammonire formalmente l’autore prima della denuncia penale.
Procedura penale più rapida
- Priorità nella trattazione dei procedimenti per reati di violenza domestica e di genere.
- Comunicazioni obbligatorie alla persona offesa su:
- scarcerazione,
- revoca o sostituzione di misure cautelari.
Tutela della vittima
- Gratuito patrocinio
- Esteso alle vittime di violenza domestica e di genere a prescindere dal reddito.
- Piano d’azione straordinario
- Istituzione di un piano nazionale contro la violenza sessuale e di genere.
- Sostegno ai centri antiviolenza
- Previsione di finanziamenti e coordinamento territoriale.
Finalità sistemica
- La legge ha introdotto un approccio tripartito:
- Repressione (inasprimento pene)
- Prevenzione (ammonimento, misure cautelari)
- Protezione (tutela processuale e sostegno alle vittime)
È stata la base su cui si sono poi innestate riforme successive, come il Codice Rosso, che ha ulteriormente accelerato l’intervento giudiziario nei casi di violenza domestica.
- Codice Rosso (Legge 168/2023)
- misure cautelari ex artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.;
- braccialetto elettronico;
- ammonimento del Questore “.
Il nodo critico non è tanto normativo quanto applicativo
Il Magistrato Onorario:
“Le principali criticità sono:
- Valutazione del rischio non uniforme- L’analisi del rischio non sempre è tempestiva e standardizzata.
- Tempestività delle misure cautelari- Anche se la legge prevede urgenza, nella prassi possono emergere ritardi.
- Controllo effettivo della distanza- La distanza dal potenziale aggressore è centrale. Tuttavia:
- il braccialetto elettronico non è sempre disponibile;
- vi sono limiti tecnici;
- la violazione spesso interviene quando la minaccia è già concreta.
La distanza come strumento preventivo
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’allontanamento è misura di prevenzione primaria. Tuttavia, essa funziona solo se:
- vi è immediata attivazione;
- vi è controllo tecnologico efficace;
- vi è coordinamento tra autorità giudiziaria e forze dell’ordine.
Il problema non è l’assenza dello strumento, ma la discontinuità operativa”.
L’inerzia del contesto familiare e sociale
Dott. Nicola Di Foggia:
“Sul piano giuridico, la violenza domestica è spesso fenomeno sommerso.
L’inerzia del contesto incide perché:
riduce l’emersione precoce;
- rafforza l’isolamento della vittima;
- indebolisce la prova.
La Convenzione di Istanbul impone agli Stati non solo repressione, ma protezione integrata, coinvolgendo servizi sociali, scuola e sistema sanitario.
L’assenza di ascolto familiare non è solo dato sociologico: diventa fattore che ostacola l’effettività del diritto alla protezione“.
Situazione italiana: verso un piano programmatico operativo
Il Magistrato Onorario:
“In Italia il quadro normativo è avanzato, ma l’efficacia preventiva resta disomogenea.
Un piano realmente operativo dovrebbe prevedere:
a) Standardizzazione nazionale della valutazione del rischio
- protocollo unico obbligatorio;
- banca dati interforze;
- monitoraggio continuo.
b) Automaticità rafforzata delle misure di distanza
Nei casi di rischio elevato:
- allontanamento immediato;
- applicazione automatica del braccialetto;
- verifica tecnologica in tempo reale.
c) Rafforzamento dei centri antiviolenza
Finanziamento strutturale e non emergenziale.
d) Formazione obbligatoria
Magistrati, forze dell’ordine, medici, insegnanti”.
Il tema delle pene: sono poco severe?
Dott. Nicola Di Foggia:
“Le pene previste per:
- maltrattamenti (art. 572 c.p.),
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.),
- violenza sessuale (art. 609-bis c.p.),
- omicidio aggravato, sono già severe.
L’inasprimento sanzionatorio ha valore simbolico e deterrente limitato.
La criminologia mostra che la certezza della pena incide più della sua entità.Il problema non è tanto la misura edittale, quanto:
- tempestività dell’intervento,
- protezione concreta,
- prevenzione culturale “.
Educazione ed empatia: dimensione preventiva primaria
Il Magistrato Onorario:
“L’educazione rappresenta prevenzione di lungo periodo.
La Convenzione di Istanbul impone programmi educativi volti a:
- superare stereotipi di genere;
- promuovere rispetto reciproco;
- sviluppare competenze emotive.
Diversi Paesi europei hanno introdotto programmi scolastici di educazione affettiva e relazionale fin dall’infanzia.
Non si tratta di “ingegneria culturale”, ma di attuazione dell’art. 3 Cost. in senso sostanziale.
L’educazione all’empatia e al rispetto non sostituisce il diritto penale, ma ne costituisce il fondamento preventivo.
Per concludere, il fenomeno della violenza di genere non si risolve solo:
- con pene più severe;
- con nuove fattispecie incriminatrici.
Serve una strategia multilivello:
- prevenzione culturale;
- intervento tempestivo;
- protezione effettiva e controllata;
- certezza applicativa.
Il diritto italiano ha compiuto passi importanti. La sfida oggi è trasformare l’impianto normativo in meccanismo operativo coerente e uniforme, superando frammentazioni territoriali e ritardi applicativi. La vera svolta non sarà solo legislativa, ma sistemica: integrazione tra giurisdizione, forze dell’ordine, scuola, servizi sociali e società civile.
Solo così la tutela potrà dirsi realmente effettiva e non meramente dichiarata“.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli, Federico II, con tesi in Scienza delle Finanza e diritto Finanziario sull’argomento: “Diritto dell’ambiente e la tassazione ambientale.” Già ricercatore volontario presso la Cattedra di Diritto Finanziario dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II, per il biennio 1991/1992; ha collaborato alla stesura del manuale della parte speciale dell’esame di cattedra. Già docente di materie giuridiche presso la Scuola Regionale di Polizia Municipale.
Cultore della materia, Cattedra di Diritto Privato Romano – Università degli Studi di Napoli – Parthenope. Magistrato Onorario di Pace in Napoli, nominato con D.M. del 12.07.2001.
Componente del Consiglio Giudiziario preso la Corte di Appello di Napoli. Già coordinatore Commissione Giustizia della L.I.D.U. – Lega Italiana per i Diritti dell’Uomo.
Avvocato dall’11/01/1994, iscritto al Foro di S. Maria C.V. dal 21/11/1990 poi, dopo la costituzione transitato al Foro di Napoli Nord in Aversa (Ce). Patrocinante in Cassazione e le Alte Corti dal 22/02/2008. Già consigliere e Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Napoli Nord in Aversa (Ce).
